Calciopoli 15ª parte - La sentenza
di Antonio OttavianiLunedì, 17 Marzo 2008
La Gazzetta dello Sport del 15 luglio spara a 9 colonne il titolo “STANGATONA”: Ruperto non si è risparmiato e ha soddisfatto il giustizialismo più forcaiolo. Forse ha commesso un piccolo errore con il Milan, che perde la Champions’ ma potrà partecipare alla Coppa Uefa, ma a 81 anni qualche impaccio con la matematica è perdonabile.
Ecco dunque le sentenze riguardo le società rispetto alle richieste palazziane (per comodità riportate tra parentesi).
Juventus: retrocessione in B e penalizzazione di 30 punti e revoca dei due ultimi scudetti (assegnazione ad un campionato inferiore alla serie B e ulteriore penalizzazione di 3 punti)
Lazio: retrocessione in B e penalizzazione di 6 punti (retrocessione in B e 15 punti di penalizzazione).
Fiorentina: retrocessione in B e penalizzazione di 9 punti (retrocessione in B e 15 punti di penalizzazione)
Milan: penalizzazione di 44 punti di cui 15 da scontare nel 2006-07 (retrocessione in B e 3 punti di penalizzazione)
A prima vista sembrerebbe che Ruperto abbia accolto sostanzialmente le richieste del Procuratore Federale, anche se ad un più attento esame ci si accorge che in realtà qualche significativa differenza c’è. Vediamo le principali osservazioni che si possono trarre leggendo le motivazioni della decisione della CAF:
1) Per quanto attiene alla Juventus Ruperto accoglie la tesi (invero piuttosto ardita) che l’attività continuata e reiterata di Moggi e Giraudo tesa al condizionamento della terzietà e imparzialità del settore arbitrale sia tale da assicurare un vantaggio in classifica, per cui tale da rientrare nella sfera disciplinare dell’art. 6, in quanto le condotte poste in essere dai suoi principali dirigenti pongono la Juventus in una posizione “preferenziale” rispetto alle altre società. In definitiva Ruperto traduce in ambito sportivo-disciplinare il reato di “illecita concorrenza” con un’operazione analogica di dubbio fondamento giuridico, non essendo questo tipo di infrazione consacrato in nessuna norma del codice di giustizia sportiva. Più correttamente Ruperto assolve Moggi e De Santis per le ammonizioni “mirate” di Fiorentina-Bologna e derubrica all’art. 1 la partita Juventus-Lazio sancendo che la “richiesta” di due guardalinee non implica di per sé illecito (è evidente che Ruperto conosce e condivide l’impostazione del Procuratore di Torino Maddalena). Tenendo conto del “pentimento” della proprietà bianconera che ha allontanato i reprobi dal suo seno (ma certo non ha elargito in beneficenza i lauti guadagni che l’attività dei due manager aveva generato) e del corretto comportamento processuale del suo collegio difensivo (che avrebbe ammesso la colpa) la Caf attenua la sanzione rispetto alle draconiane richieste di Palazzi, ma la retrocessione con 30 punti appare una pena eccessiva non essendo stata la Procura Federale in grado di provare l’esistenza di neanche una partita combinata a favore dei bianconeri. Per inciso si rileva che l’abnormità di una decisione è uno dei motivi che consentono il ricorso alla giustizia amministrativa. La Juventus viene privata anche di due scudetti, quello del 2004/05 rimarrà non assegnato, quello del 2005/06 verrà invece conferito all’Inter per decisione dei “saggi” nominati dal suo ex-consigliere d’amministrazione
2) Nonostante rispetto alla richiesta di Palazzi il dispositivo “sconti” solo 9 punti alla Lazio, che viene comunque spedita in serie B, è di particolare interesse (e fondamentale per gli sviluppi degli appelli successivi nell’ottica del collegio difensivo biancoceleste) il fatto che rispetto ai quattro illeciti contenuti nell’atto di incolpazione Lotito viene riconosciuto responsabile (unitamente all’ex-presidente federale Carraro) solo di quello relativo a Lazio-Brescia, ritenendo (in un inatteso rigurgito di legalità rupertiana) che le “liasons dangereuses” del presidente laziale con Innocenzo Mazzini, se pur censurabili dal punto di vista della lealtà sportiva, non costituiscono violazione dell’art. 6, nemmeno sotto il profilo del tentativo (con ciò facendo giustizia di molti luoghi comuni propagandati dall’opinione pubblica forcaiola). Indigeribile per l’anziano magistrato deve essere inoltre apparso l’uso di una testimonianza risibile ed imprecisa come quella del giudice Ferri. In definitiva per Ruperto non ha retto al vaglio giuridico l’opinabile interpretazione in senso accusatorio dei fatti offerta dai carabinieri di via in Selci che invece era stata supinamente fatta propria da tutti gli inquirenti (ordinari e sportivi) che si erano fino allora occupati della vicenda. Curiosamente se Ruperto fosse stato il gup chiamato a decidere del rinvio a giudizio di Lotito, avrebbe archiviato la sua posizione visto che la frode sportiva non gli era stata contestata relativamente a Lazio-Brescia. Per quest’ultima partita invece l’illecito si sarebbe consumato, nonostante non sia stato indagato (e nemmeno ascoltato) l’arbitro dell’incontro Tombolini, nonostante non si abbia contezza certa del tenore dell’intervento di Lotito su Carraro, nonostante Carraro pronunci la famosa frase “Se il Brescia deve vincere perché è più forte..” che è stata espunta dall’atto d’accusa e nonostante Carraro avesse, nella sua qualità di Presidente Federale, posto in essere condotte similari in occasione degli incontri del’Inter e della Roma contro la Juventus senza che nerazzurri e giallorossi venissero neanche sfiorati da “Calciopoli”. Paradossalmente in presenza di tre condotte simili da parte di Carraro all’Inter viene assegnato lo scudetto, alla Roma viene consentito l’accesso alla Champions’ League senza neanche il fastidio dei preliminari mentre la Lazio viene privata del’Europa e retrocessa in serie B. Honni soit qui mal y pense.
3) La condanna alla società viola è in parte mitigata rispetto alle richieste dell’accusa poiché tra tutti gli illeciti contestati vengono considerati non provati quelli relativi alle partite con Bologna e Atalanta, mentre rimangono in capo alla Fiorentina gli incontri con il Chievo (per il quale viene condannato l’arbitro Dondarini), con la Lazio (anche per il profilo riguardante la “proposta da bandito” fatta da Diego Della Valle a Lotito) e per la famosa Lecce-Parma, di cui abbiamo parlato diffusamente. Due interessanti notazioni: la prima è che la Fiorentina viene considerata solo “oggettivamente responsabile” per le condotte di Diego Della Valle, presidente onorario e proprietario del club toscano, poiché non è provato che alla carica da lui ricoperta siano connessi poteri di rappresentanza legale. La seconda notazione riguarda la valutazione previsionale dell’illecito sportivo: secondo l’interpretazione della Commissione la fattispecie ipotizzata dall’accusa viene integrata solo quando alle condotte poste in essere dai soggetti incolpati faccia seguito il “segmento tecnico”, ossia atti concretamente idonei al raggiungimento del risultato antigiuridico prefisso, che nel caso di specie sarebbero le opportune “istruzioni” da recapitare all’arbitro designato. In mancanza di questo fondamentale passaggio i comportamenti degli incolpati vengono valutati alla stregua di meri “atti preparatori”, tali da sì ricadere nelle previsioni dell’art. 1 (condotta contraria alla lealtà sportiva), ma insufficienti a realizzare la fattispecie disciplinare prevista dall’art. 6 (illecito sportivo). Tale innovativa impostazione della Commissione mi pare non meriti censure.
4) La relativamente mite sentenza del Milan scatena le proteste dei “giustizialisti” (e anche quelle degli “innocentisti” delle altre squadre coinvolte). Tali proteste sono aggravate dal fatto che i 44 punti comminati per la stagione appena conclusa dovrebbero precludere ai rossoneri la partecipazione alle competizioni continentali, posizionandoli dietro all’Empoli. I dirigenti di quest’ultima società però, non pensando di avere chances europee, non avevano provveduto a richiedere nei termini previsti la “licenza UEFA”, prerequisito indispensabile per poter accedere alle manifestazioni organizzate dall’ente calcistico europeo, per cui il Milan potrà partecipare alla Coppa Uefa. In realtà la sentenza non è poi così mite: è vero che Meani viene considerato responsabile di atti concretamente idonei ad integrare l’illecito sportivo in relazione alla gara con il Chievo, però la sua collocazione “marginale” nella pianta organica del Milan e l’occasionalità dei suoi rapporti con Galliani fanno sì che la sua condotta si riverberi sulla società rossonera solamente sotto il profilo della “responsabilità oggettiva” e secondo una giurisprudenza sportiva ormai consolidata tale profilo non viene di norma punito con la retrocessione all’ultimo posto in classifica, come preteso da Palazzi. Al contrario, va rilevato che 59 punti di penalizzazione complessivi costituiscono un precedente nella valutazione disciplinare della “responsabilità oggettiva”. - (continua) -








