Calciopoli 18ª parte - La sentenza di Sandulli

di Antonio Ottaviani

Martedì, 13 Maggio 2008

piero_sandulli.jpgLeggendo le 117 pagine della sentenza di appello si avverte chiaramente come la Corte Federale, nel giudicare le posizioni di Lazio e Fiorentina abbia cercato di contemperare due esigenze contrapposte: quella prospettata da Guido Rossi che pretende pene severissime e “sconti” irrilevanti rispetto al giudizio della CAF e quella di ripristinare un minimo di equità nella misura delle sanzioni da irrogare in relazione ai fatti accertati senza però criticare troppo apertamente l’operato del venerando Ruperto. Per quanto riguarda la Juventus invece l’adesione al principio interpretativo adottato dalla Caf è totale, anche per Sandulli ai bianconeri va contestato l’art. 6 in relazione alla capacità di Moggi e Giraudo di alterare a loro vantaggio l’intero campionato sfruttando la loro capacità di condizionamento del settore arbitrale tramite gli “inappropriati” rapporti con Bergamo e Pairetto. Non si capisce però come in concreto si sia esplicata concretamente sul campo di gioco questa alterazione anche in considerazione del fatto che nessun arbitro è stato ritenuto colpevole di aver alterato il risultato di una sola partita della squadra torinese: un’impostazione siffatta consacra la “sudditanza psicologica” come illecito sportivo, qualificazione consentita sostanzialmente dalla genericità della formulazione degli artt. 1 e 6 del c.g.s., ma rischia di essere fatta a pezzi di fronte ad un tribunale ordinario. Per cercare di limitare questo rischio Sandulli riduce la penalizzazione da 30 a 17 punti considerando come attenuante, oltre all’opera di “purificazione” compiuta attraverso l’allontanamento dai quadri dirigenziali dei reprobi anche “l’importante e prestigiosa storia sportiva, di cui ha sempre percepito i frutti anche la prima squadra nazionale”. Il mondiale vinto ha fruttato alla Juventus 13 punti di “sconto”.
Ben più sostanziale appare la differenza di giudizio rispetto alla sentenza di primo grado la valutazione delle incolpazioni riguardanti la Lazio: facendo leva sulla deposizione di Tombolini finalmente acquisita, Sandulli ha buon gioco nello smontare anche il residuo “art. 6” rimasto in capo a Lotto e alla Lazio: le argomentazioni relative all’insussistenza dell’illecito sono ineccepibili, pur rimanendo l’illecito sportivo un’infrazione a “consumazione anticipata”, in assenza del “segmento tecnico” che prevede la partecipazione dell’arbitro alla condotta fraudolenta non si puà parlare neanche di tentativo d’illecito, ma eventualmente solo di generica violazione della lealtà sportiva. Nelle interviste alla stampa Sandulli sarà ancora più esplicito e si chiederà come sia stato possibile valutare in maniera opposta interventi di Carraro sui designatori in situazioni simili riguardanti Lazio, Roma o Inter. In definitiva alla Lazio vengono contestate 4 violazioni dell’art. 1 sanzionate con 41 punti di penalizzazione di cui 11 da scontare nel campionato 2006/07, pena senza precedenti in relazione al tipo di infrazione contestata. Il collegio difensivo della Lazio però comunque esulta, è stata salvata la serie A e per la pesante penalizzazione hanno in serbo un asso nella manica che consentirà di ridurre il pesante fardello evitando di passare attraverso l’impervio percorso della giustizia amministrativa. Ne parleremo più avanti.
L’esigenza di evitare la retrocessione alla Fiorentina senza sconfessare totalmente l’operato rupertiano costringe Sandulli ad acrobazie giuridico-interpretative davvero ammirevoli. Innanzitutto elimina totalmente l’addebito riguardante la “proposta da bandito” di Della Valle a Lotito considerata non suffragata da sufficienti elementi probatori (e qui è percepibile una lieve tiratina d’orecchi a Borrelli che non aveva creduto alla versione del fatto fornita da Lotito che invece Sandulli definisce “insuperata”), poi derubrica ad art. 1 le condotte relative a Lazio-Fiorentina, poiché prive del “segmento tecnico” afferente alla figura dell’arbitro Rosetti per il quale, oltre a non essere mai ascoltato né dalla’Ufficio Indagini né dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria, non è mai stata prospettata l’adesione alla “combine”. Ad analoga conclusione la Corte perviene per Chievo-Fiorentina, che ha visto invece coinvolto e condannato l’arbitro Dondarini. In tal caso la riforma della decisione dei primi giudici fa leva sul fatto che la sua partecipazione all’illecito è ricavata solo da “malevole considerazioni” fatte da terzi (il giornalista Antonello Capone e l’ex-presidente dell’AIA Tullio Lanese): Dondarini viene assolto (se fossimo nel vecchio diritto penale diremmo con “formula piena”) e la sua condotta viene addirittura definita “tersa” a differenza degli altri soggetti che vengono comunque perseguiti ex art. 1. Rimane Lecce-Parma ed ecco il capolavoro di Sandulli: per questa partita viene considerata integrata la fattispecie ex art. 6, di qui la condanna per l’arbitro De Santis e Mazzini, ma dei tre soggetti organici alla società viola viene considerato responsabile di illecito solo il patron Diego Della Valle che abbiamo visto considerato sfornito di rappresentanza legale già dai primi giudici, mentre per l’ad Mencucci e per il presidente Andrea Della Valle si prospettano semplici violazioni ex art. 1. Ne consegue che la Fiorentina risponde per illecito in relazione a questo match solo in maniera oggettiva e presunta (l’illecito è stato materialmente commesso da soggetti terzi) consentendo alla Corte di sanzionarla con una pesantissima penalizzazione mantenendola però in serie A. Per quando riguarda il Milan infine la decisione di primo grado viene confermata nella parte motiva ma la sanzione viene ulteriormente addolcita: 30 punti per il 2005/06 e 8 da scontare nel campionato successivo. In tal modo il Milan potrà affrontare i preliminari di Champions’ League dando la stura ad ennesime e furibonde polemiche.

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